D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (1).
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1
della L. 8 ottobre 1997, n. 352.
(Artt.121 – allegati)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302,
S.O.
Articolo 121
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato
dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con
l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000
chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero a
norma dell'articolo 49 comma 1.
2. L'inosservanza dei provvedimenti cautelari adottati dal
Ministero a norma dell'articolo 49 comma 3
è punita a norma dell'articolo 129.
Articolo 122
Violazioni in materia di alienazione.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente
modificati dalla legge 1° marzo
1975, n. 44, artt. 17 e 18)
1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la
multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni
culturali indicati nell'articolo 55;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine
indicato all'articolo 58, comma 2 la
denuncia degli atti di trasferimento della proprietà
o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di
prelazione che effettua la consegna della cosa
in pendenza del termine previsto dall'articolo 60, comma
1.
Articolo 123
Esportazione illecita.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito
dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23,
commi 1, 3 e 4)
1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico,
storico, archeologico, demo-
etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico,
nonché quelle indicate all'articolo 3,
comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione
o licenza di esportazione, è punito
con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da
lire 500.000 a lire 10 milioni.
2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di
chiunque non fa rientrare nel territorio
nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per
i quali sia stata autorizzata l'uscita o
l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste
appartengano a persona estranea al
reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme
della legge doganale relative alle cose oggetto di
contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività
di vendita al pubblico o di esposizione a fine di
commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza
di condanna consegue l'interdizione a norma
dell'articolo 30 del codice penale.
Articolo 124
Violazioni in materia di ricerche archeologiche.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato
dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, art. 20)
1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda
da lire 600.000 a lire 6.000.000:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere
per il ritrovamento di beni indicati
all'articolo 2 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni
date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto
dall'articolo 87, comma 1 i beni
indicati nell'articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede
alla loro conservazione temporanea.
Articolo 125
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo
Stato.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato
dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 13)
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo
2 appartenenti allo Stato a norma
dell'articolo 88 è punito con la reclusione sino a
tre anni e con la multa da lire sessantamila a un
milione.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e
della multa da lire duecentomila a due milioni se il
fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione
di ricerca prevista dall'articolo 86.
Articolo 126
Collaborazione per il recupero di beni culturali.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come
sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88,
art. 23, comma 5)
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli
123 e 125 è ridotta da uno a due terzi qualora il
colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque
di notevole rilevanza per il recupero dei
beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.
Articolo 127
Contraffazione di opere d'arte.
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 3, 4, 5, 6 e 7)
1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro
anni e con la multa da lire 200.000 fino a
6.000.000:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà,
altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o
grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse
storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione,
alterazione o riproduzione, pone in
commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo
fine nel territorio dello Stato, o
comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti di opere di
pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità,
o di oggetti di interesse storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere
od oggetti, indicati alle lettere a) e b),
contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni,
apposizione di timbri od etichette o
con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare,
conoscendone la falsità, come
autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività
commerciale la pena è aumentata e alla
sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo
30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma
1 è pubblicata su tre quotidiani con
diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre
diverse località. Si applica l'articolo 36, comma
3, del codice penale.
4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti delle opere o degli
oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose
appartenenti a persone estranee al reato. Delle
cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo,
la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 128
Casi di non punibilità.
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1)
1. Le disposizioni dell'articolo 127 non si applicano a chi
riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti
diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica,
ovvero copie od imitazione di oggetti di
antichità o di interesse storico od archeologico,
dichiarate espressamente non autentiche all'atto della
esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta
sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia
possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione,
mediante dichiarazione rilasciata
all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano
del pari ai restauri artistici che non abbiano
ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Articolo 129
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 70)
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque non ottempera ad un ordine impartito
dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali
in conformità del presente Titolo è punito con
le pene
previste dall'articolo 650 del codice penale.
Sezione II - Sanzioni amministrative
Articolo 130
Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato
dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, art. 15)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai rappresentanti
degli enti di cui all'articolo 5 che non
presentano o non aggiornano l'elenco descrittivo dei beni
indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di
loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero,
si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000.
2. Il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese
dell'ente inadempiente. La nota delle spese
è resa esecutoria con provvedimento del Ministero.
All'esazione si procede nelle forme previste per le
entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 131
Ordine di reintegrazione.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato
dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione
stabiliti dalle disposizioni del Capo II di
questo Titolo il bene culturale subisce un danno, il Ministero
ordina al responsabile l'esecuzione a sue
spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre a norma del comma 1 abbiano
rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del
procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche
al Comune interessato.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito a norma
del comma 1, il Ministero provvede
all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero
delle somme relative si provvede nelle
forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile
è tenuto a corrispondere allo Stato una
somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione
di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero,
non è accettata dall'obbligato, la somma
stessa è determinata da una commissione composta di
tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall'obbligato e un terzo dal Presidente del tribunale. Le
spese relative sono anticipate dall'obbligato.
Articolo 132
Danno ai beni culturali ritrovati.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato
dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. Le misure previste nell'articolo 131 si applicano anche
a chi cagiona un danno ai beni culturali
indicati all'articolo 88, trasgredendo agli obblighi indicati
agli articoli 86 e 87.
Articolo 133
Violazioni in materia di affissione.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e
13)
1. Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo
50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di
pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse
storico o artistico, o in prossimità di essi, è
punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è inoltre tenuto
alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine
assegnato dal soprintendente. In caso di inotemperanza, il
soprintendente provvede all'esecuzione
d'ufficio a spese dell'obbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta
dall'articolo 50, collocano cartelli o altri
mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in
prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico
e artistico, si applicano le sanzioni previste dall'articolo
23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 134
Perdita di beni culturali.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e
4)
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti
dall'articolo 5 ovvero dalle disposizioni della
sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV, il
bene culturale non sia più rintracciabile o risulti
uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è
tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al
valore della cosa.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste
sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non
è accettata dall'obbligato, la somma
stessa è determinata da una commissione composta di
tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall'obbligato e un terzo dal Presidente del tribunale. Le
spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile
in caso di errore o di manifesta iniquità.
Articolo 135
Violazioni in atti giuridici.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 61; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, art. 41)
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in
genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle
disposizioni di questo Titolo, o senza l'osservanza delle
condizioni e modalità da esso prescritte, sono
nulli.
2. Resta sempre salva la facoltà del Ministero di
esercitare il diritto di prelazione a norma delle
disposizioni contenute nella sezione II del Capo III.
Articolo 136
Omessa esibizione di documenti per l'esportazione.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto
dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23)
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo
123, comma 1, chiunque trasferisce
all'estero i beni indicati nella stessa disposizione non
accompagnati dall'attestato di libera circolazione o
dalla licenza di esportazione è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
lire 150.000 a lire 900.000.
Articolo 137
Omessa restituzione di documenti per l'esportazione.
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 13)
1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al
di fuori del territorio dell'Unione europea a
norma del regolamento CEE, non rende al competente ufficio
di esportazione l'esemplare n. 3 del
formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della
Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo
del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
200.000 a lire 1.200.000.
TITOLO II
Beni paesaggistici e ambientali
Capo I - Individuazione
Articolo 138
Beni ambientali.
1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni
di questo Titolo in attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione:
a) i beni e le aree indicati all'articolo 139 individuati
a norma degli articoli da 140 a 145;
b) i beni e le aree indicati all'articolo 146.
Articolo 139
Beni soggetti a tutela.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1)
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione
del loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma
delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono
per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e
tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così
pure quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di
quelle bellezze.
Articolo 140
Elenchi.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805, art. 31; decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle località
indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 le
regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi,
ai fini della dichiarazione di notevole
interesse pubblico.
2. La compilazione di detti elenchi è affidata a una
commissione istituita in ciascuna Provincia con
provvedimento regionale.
3. La commissione dura in carica quattro anni ed è
composta dai rappresentanti regionali e provinciali
e dai sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno
parte di diritto il soprintendente per i
beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per
i beni archeologici competenti per territorio.
4. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto
in materia mineraria o un rappresentante del
Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza
sia ritenuta opportuna a seconda della natura
dei beni e delle località da tutelare.
5. Le proposte per la dichiarazione di notevole interesse
pubblico delle diverse località contenute negli
elenchi, le relative planimetrie ed ogni variante che venga
determinata dalla commissione sono
pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di
tutti i comuni interessati della Provincia e
depositati presso i competenti uffici degli stessi comuni.
6. Dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi
è altresì data contestualmente notizia su
almeno due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente
interessata, nonché su un quotidiano a
diffusione nazionale.
Articolo 141
Approvazione dell'elenco.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 82, commi 1 e 2)
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco i soggetti
interessati possono presentare osservazioni
alla Regione, che ha altresì facoltà di indire
un'inchiesta pubblica.
2. La Regione, sulla base della proposta formulata dalla
commissione, esaminate le osservazioni e
tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica,
approva l'elenco, apportandovi le modifiche
ritenute opportune.
Articolo 142
Pubblicità dell'elenco.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 82, commi 1 e 2)
1. L'elenco approvato è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per un
periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni
interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie
resta depositata a libera visione del pubblico
presso gli uffici comunali.
Articolo 143
Dichiarazione dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo
139.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 6; decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 82, commi 1 e 2)
1. Sulla base dell'elenco dei beni indicati alle lettere
a) e b) dell'articolo 139, la Regione emette il
provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico,
notificandolo ai proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo degli immobili. Tale dichiarazione
viene trascritta a richiesta della stessa
Regione sui relativi registri immobiliari e depositata presso
il Comune con le modalità previste
all'articolo 142, comma 2.
Articolo 144
Integrazione degli elenchi.
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, art. 82, comma 2, lett. a)
1. Il Ministero ha facoltà di integrare gli elenchi
dei beni e delle località indicati all'articolo 139,
su
proposta del soprintendente competente.
2. La proposta, corredata dalla relativa planimetria, è
inviata dal Ministero ai comuni interessati
affinché provvedano alla pubblicazione a norma dell'articolo
140, comma 5. Copia della proposta e
della relativa planimetria resta altresì depositata
a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.
Il Ministero provvede altresì alla pubblicazione come
previsto dall'articolo 140, comma 6.
3. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione
le regioni, gli enti territoriali e gli altri
soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero.
4. L'integrazione dell'elenco è approvata con decreto
del Ministro, sentito il competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
che si pronuncia anche sulle eventuali
osservazioni formulate a norma del comma 3.
Articolo 145
Revoca o modifica degli elenchi.
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, art. 82, comma 3)
1. Gli elenchi dei beni e delle località indicati
all'articolo 139 approvati dal Ministero prima dell'entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, nonché le integrazioni
previste dall'articolo 144, non possono essere revocati o
modificati se non previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali che si pronuncia
nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.
Articolo 146
Beni tutelati per legge.
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
artt. 1 e 1-quater)
1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo
in ragione del loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità
di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello
del mare per la catena alpina e 1.200
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per
le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché
i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448,
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano
alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone
A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali
di attuazione, erano delimitate negli
strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da
quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti
di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati
perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi
indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte,
siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto
inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico
dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento
adottato con le procedure previste
dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza
paesaggistica dei suddetti beni.
4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati
all'articolo 139, individuati a norma degli
articoli 140 e 144.
Articolo 147
Censimento e catalogazione.
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma
1, lett. b)
1. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono
censiti, catalogati e individuati anche su
cartografia informatizzata da restituirsi in scala idonea
all'identificazione del bene. A tal fine il
Ministero, d'intesa con la Conferenza unificata, predispone
tecniche di rappresentazione e sistemi
informatici tra loro compatibili e interscambiabili.
Articolo 148
Convenzioni internazionali.
1. L'attività di tutela e valorizzazione dei beni
ambientali si conforma ai principi di cooperazione tra
Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali,
stabiliti dalle convenzioni in materia, rese
esecutive in Italia.
Capo II - Gestione dei beni
Articolo 149
Piani territoriali paesistici.
(Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
art. 1-bis)
1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e
di valorizzazione ambientale il territorio
includente i beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante
la redazione di piani territoriali paesistici o
di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità
di salvaguardia dei valori paesistici e
ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è
facoltativa per le vaste località indicate alle
lettere c) e d) dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti
dall'articolo 140 e dall'articolo 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti
al comma 1, si procede a norma
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, come modificato
dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa
con il Ministero dell'ambiente e con la
Regione, può adottare misure di recupero e di riqualificazione
dei beni tutelati a norma di questo titolo i
cui valori siano stati comunque compromessi.
Articolo 150
Coordinamento della disciplina urbanistica.
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. a;
art. 7, comma 2, n. 5; decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, art. 52, comma 1)
1. Le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale
per quanto riguarda i valori ambientali, con
finalità di orientamento della pianificazione paesistica,
sono individuate a norma dell'articolo 52 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici
si conformano, secondo l'articolo 5 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle
previsioni dei piani territoriali paesistici e dei
piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 149. I
beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono
comunque considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo
7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1968,
n. 1187.
3. Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero
speciali forme di collaborazione delle
competenti soprintendenze alla formazione dei piani.
Articolo 151
Alterazione dello stato dei luoghi.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati
a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie
elencate all'articolo 146 non possono
distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino
pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è
oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di
sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque
genere che intendano eseguire, al fine di
ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni
rilasciate alla competente
soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa
documentazione. Il Ministero può in ogni
caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione
regionale entro i sessanta giorni
successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei
successivi trenta giorni è data facoltà agli
interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che
si pronuncia entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata
da triplice copia del progetto di
realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione,
è presentata alla competente
soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.
Articolo 152
Interventi non soggetti ad autorizzazione.
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, art. 82, commi 8 e 12 aggiunti dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
art. 1)
1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo
151:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale che non comportino
alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni
edilizie ed altre opere civili, e sempre che
si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione,
le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati
alla lettera g) dell'articolo 146, purché
previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
Articolo 153
Inibizione o sospensione dei lavori.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82, commi 1, 2 e 4)
1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale
negli elenchi previsti agli articoli 140 e
144 e dalla notifica prescritta dall'articolo 143 la Regione
e il Ministero hanno facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o
comunque capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida
prevista alla lettera a), la sospensione di
lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori
incidenti su di un bene non ancora dichiarato
e notificato di notevole interesse pubblico si intende revocato
se entro il termine di novanta giorni non
sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della
commissione provinciale di cui all'articolo
140 o la proposta della soprintendenza prevista all'articolo
144.
3. Il provvedimento cautelare nonché gli atti successivi
indicati al comma 2 sono comunicati anche al
Comune interessato.
Articolo 154
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 10)
1. Per lavori su beni né precedentemente inclusi negli
elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, né
precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse
pubblico, dei quali sia stata ordinata la
sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva
diffida di cui all'articolo 153, comma 1,
l'interessato può ottenere il rimborso delle spese
sostenute sino al momento della notificata
sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a
spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.
Articolo 155
Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11)
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di
condotte per impianti industriali e di
palificazione nell'ambito e in vista delle località
indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139, ovvero in
prossimità delle cose indicate alle lettere a) e b)
dello stesso articolo, la Regione ha facoltà di
prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti
in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in
debito conto l'utilità economica delle opere già
realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti
da questo Titolo.
2. La medesima facoltà spetta al Ministero che la
esercita previa consultazione della Regione.
Articolo 156
Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge
8 luglio 1986, n. 349, art 2, comma 1, lett.
d e art. 6)
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo
151 riguardi opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio
per il personale militare, il Ministero può in
ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione,
anche in difformità della decisione
regionale.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione
di impatto ambientale a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte
di amministrazioni statali, l'autorizzazione
prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure
previste all'articolo 26.
3. Per le attività minerarie di ricerca ed estrazione
di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 è
rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze
del Ministero dell'ambiente in materia di
cave e torbiere.
Articolo 157
Cartelli pubblicitari.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23,
commi 3 e 4)
1. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali
indicati nell'articolo 138 è vietato collocare cartelli
e
altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della
Regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità
dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare
cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione
rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere
favorevole della Regione sulla compatibilità
della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto,
il decoro e il pubblico godimento degli
edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Articolo 158
Colore delle facciate dei fabbricati.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; decreto
del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. La Regione può ordinare che nelle località
contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 139, sia dato
alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo
alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che
con quella armonizzi.
2. In caso di inadempienza, la Regione provvede all'esecuzione
d'ufficio.
Articolo 159
Vigilanza.
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 12
aggiunto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito
con modificazioni nella legge 8 agosto
1985, n. 431, art. 1)
1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati
da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e
dalle regioni.
Articolo 160
Notifiche eseguite ed elenchi compilati ai sensi della normativa
previgente.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 18)
1. Le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze
naturali o panoramiche, eseguite in base
alla legge 11 giugno 1922, n. 776 e gli elenchi compilati
a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497
sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo.
Articolo 161
Regolamento.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge
23 agosto l988, n. 400 è emanato il regolamento per
l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo.
2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al comma
1 restano in vigore, in quanto applicabili, le
disposizioni del regolamento approvato con regio decreto
3 giugno 1940, n. 1357.
Articolo 162
Disposizione transitoria.
(Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
artt. 1-ter e 1-quinquies)
1. Fino all'approvazione dei piani previsti all'articolo
149 non è concessa l'autorizzazione prevista
dall'articolo 151 per i beni individuati a norma dell'articolo
1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985,
n. 431, e per quelli interessati da
provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-quinquies
del medesimo decreto e pubblicati in data
anteriore al 6 settembre 1985.
Capo III - Sanzioni penali e amministrative
Articolo 163
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità
da essa.
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312 convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies)
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità
di essa, esegue lavori di qualsiasi genere
su beni ambientali è punito con le pene previste dall'articolo
20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione
in pristino dello stato dei luoghi a spese
del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla
Regione ed al Comune nel cui territorio è stata
commessa la violazione.
Articolo 164
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità
pecuniaria.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15)
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti
da questo Titolo, il trasgressore è tenuto,
secondo che la Regione ritenga più opportuno, nell'interesse
della protezione dei beni indicati
nell'articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie
spese o al pagamento di una somma equivalente
al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito
mediante la trasgressione. La somma
è determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato
al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d'ufficio
per mezzo del prefetto e rende esecutoria
la nota delle spese.
4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate
per finalità di salvaguardia, interventi di
recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle
aree degradate.
Articolo 165
Violazione in materia di collocamento o affissione di mezzi
di pubblicità.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 60; legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 14, commi 2 e 4; decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)
1. Chiunque non osserva il divieto di collocamento o affissione
di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri
mezzi di pubblicità adottato dall'autorità
preposta alla tutela paesaggistica a norma dell'articolo 157,
comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 250.000 a lire
5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è tenuto alla
rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato
dall'autorità amministrativa. In caso di inottemperanza,
la medesima autorità provvede all'esecuzione
d'ufficio a spese dell'obbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta
dall'articolo 157, comma 2, collocano
cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site
nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali
indicati nell'articolo 138, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Articolo 166
Norme abrogate.
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
- legge 1° giugno 1939, n. 1089;
- legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- legge 2 aprile 1950, n. 328;
- legge 21 dicembre 1961, n. 1552;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, limitatamente agli articoli 18,
21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45;
- legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell'articolo
2;
- legge 3 febbraio 1971, n. 147;
- legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli
8, secondo comma, e 9;
- decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1972, n. 487;
- legge 1° marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli
10 e 15-21;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, limitatamente all'articolo 82, commi
3 e seguenti;
- legge 23 luglio 1980, n. 502;
- legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente all'articolo
1;
- decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n.
431, ad eccezione dell'articolo 1-ter e dell'articolo 1-quinquies;
- legge 5 giugno 1986, n. 253;
- decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni
nella legge 6 febbraio 1987, n.
15, limitatamente all'articolo 4-bis;
- legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all'articolo
17, comma 24;
- decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con
modificazioni nella legge 14 gennaio 1993,
n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi
3, 5 e 5-ter;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994,
n. 368;
- decreto-legge 23 febbraio l995, n. 41, convertito con modificazioni
nella legge 22 marzo 1995, n.
85, limitatamente all'articolo 47-quater;
- legge 25 marzo 1997, n.78, limitatamente all'articolo 1,
commi 2 e 4;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo
12, comma 5;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente agli articoli
3, 5, 8;
- legge 13 novembre 1997, n. 395;
- legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli articoli
19, comma 2, e 26.
2. In questo Testo Unico sono inserite le disposizioni legislative
vigenti alla data del 31 ottobre 1998.
Fino all'entrata in vigore del primo decreto legislativo
emanato a norma dell'articolo 1, comma 4, della
legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni
legislative concernenti le materie disciplinate
da questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1°
novembre 1998, ivi comprese quelle del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, per effetto delle
quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni
culturali e ambientali sono state sostituite
quelle di Ministro e Ministero per i beni e le attività
culturali, denominati in questo Testo Unico,
rispettivamente, «Ministro» e «Ministero».
Allegato A
(Previsto dagli artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma
3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti
da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici,
storici o religiosi e provenienti dallo
smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento
anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie
4 e 5 fatti interamente a mano su
qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale [1].
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti ínteramente
a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati
interamente a mano con qualsiasi
materiale [1] e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi
supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e
relative matrici, nonché manifesti originali [1].
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea
e copie ottenute con il medesimo
procedimento dell'originale [1], diverse da quelle della
categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi [1].
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche
e gli spartiti musicali, isolati o in collezione
[1].
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento
anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi
natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni
di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico
o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie
da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono
disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il
loro valore è pari o superiore ai valori indicati
alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera
A (in lire).
1) 0 (zero)
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 27.067.800
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 54.135.600
4. Acquarelli) guazzi e pastelli
4) 90.226.000
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 270.678.000
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere
accertato al momento della presentazione della
domanda di restituzione. Il valore è quello del bene
nello Stato membro al quale è stata avanzata
richiesta di restituzione.
[1] Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti
all'autore.
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