D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (1).

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1

della L. 8 ottobre 1997, n. 352.

(Artt.121 – allegati)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

Articolo 121

Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, art. 16)

1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000

chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero a norma dell'articolo 49 comma 1.

2. L'inosservanza dei provvedimenti cautelari adottati dal Ministero a norma dell'articolo 49 comma 3

è punita a norma dell'articolo 129.

Articolo 122

Violazioni in materia di alienazione.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente modificati dalla legge 1° marzo

1975, n. 44, artt. 17 e 18)

1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell'articolo 55;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 58, comma 2 la

denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa

in pendenza del termine previsto dall'articolo 60, comma 1.

Articolo 123

Esportazione illecita.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23,

commi 1, 3 e 4)

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-

etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 3,

comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito

con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio

nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o

l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al

reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di

contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di

commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma

dell'articolo 30 del codice penale.

Articolo 124

Violazioni in materia di ricerche archeologiche.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, art. 20)

1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000:

a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni indicati

all'articolo 2 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 87, comma 1 i beni

indicati nell'articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Articolo 125

Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 13)

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 2 appartenenti allo Stato a norma

dell'articolo 88 è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un

milione.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni se il

fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 86.

Articolo 126

Collaborazione per il recupero di beni culturali.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88,

art. 23, comma 5)

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 123 e 125 è ridotta da uno a due terzi qualora il

colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei

beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

Articolo 127

Contraffazione di opere d'arte.

(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 3, 4, 5, 6 e 7)

1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire 200.000 fino a

6.000.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o

grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in

commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o

comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di

pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b),

contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o

con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come

autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla

sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con

diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma

3, del codice penale.

4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli

oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle

cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Articolo 128

Casi di non punibilità.

(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1)

1. Le disposizioni dell'articolo 127 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti

diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di

antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della

esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia

possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata

all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano

ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Articolo 129

Inosservanza dei provvedimenti amministrativi.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 70)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito

dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene

previste dall'articolo 650 del codice penale.

Sezione II - Sanzioni amministrative

Articolo 130

Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, art. 15)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui all'articolo 5 che non

presentano o non aggiornano l'elenco descrittivo dei beni indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di

loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si applica la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000.

2. Il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente inadempiente. La nota delle spese

è resa esecutoria con provvedimento del Ministero. All'esazione si procede nelle forme previste per le

entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 131

Ordine di reintegrazione.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, art. 16)

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo II di

questo Titolo il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue

spese delle opere necessarie alla reintegrazione.

2. Qualora le opere da disporre a norma del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del

procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al Comune interessato.

3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede

all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle

forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.

4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una

somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma

stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno

dall'obbligato e un terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 132

Danno ai beni culturali ritrovati.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, art. 16)

1. Le misure previste nell'articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni culturali

indicati all'articolo 88, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e 87.

Articolo 133

Violazioni in materia di affissione.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e

13)

1. Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di

pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimità di essi, è punito con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.

2. Il responsabile della violazione è inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine

assegnato dal soprintendente. In caso di inotemperanza, il soprintendente provvede all'esecuzione

d'ufficio a spese dell'obbligato.

3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 50, collocano cartelli o altri

mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico

e artistico, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 134

Perdita di beni culturali.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4)

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 ovvero dalle disposizioni della

sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti

uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al

valore della cosa.

2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma

stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno

dall'obbligato e un terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Articolo 135

Violazioni in atti giuridici.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 61; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.

1409, art. 41)

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle

disposizioni di questo Titolo, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esso prescritte, sono

nulli.

2. Resta sempre salva la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione a norma delle

disposizioni contenute nella sezione II del Capo III.

Articolo 136

Omessa esibizione di documenti per l'esportazione.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23)

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 123, comma 1, chiunque trasferisce

all'estero i beni indicati nella stessa disposizione non accompagnati dall'attestato di libera circolazione o

dalla licenza di esportazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

lire 150.000 a lire 900.000.

Articolo 137

Omessa restituzione di documenti per l'esportazione.

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 13)

1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea a

norma del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del

formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo

del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

200.000 a lire 1.200.000.

TITOLO II

Beni paesaggistici e ambientali

Capo I - Individuazione

Articolo 138

Beni ambientali.

1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione dell'articolo 9 della

Costituzione:

a) i beni e le aree indicati all'articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145;

b) i beni e le aree indicati all'articolo 146.

Articolo 139

Beni soggetti a tutela.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono

per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e

tradizionale;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere,

accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Articolo 140

Elenchi.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.

805, art. 31; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 le

regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di notevole

interesse pubblico.

2. La compilazione di detti elenchi è affidata a una commissione istituita in ciascuna Provincia con

provvedimento regionale.

3. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta dai rappresentanti regionali e provinciali

e dai sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i

beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio.

4. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del

Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della natura

dei beni e delle località da tutelare.

5. Le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle diverse località contenute negli

elenchi, le relative planimetrie ed ogni variante che venga determinata dalla commissione sono

pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati della Provincia e

depositati presso i competenti uffici degli stessi comuni.

6. Dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è altresì data contestualmente notizia su

almeno due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a

diffusione nazionale.

Articolo 141

Approvazione dell'elenco.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

art. 82, commi 1 e 2)

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco i soggetti interessati possono presentare osservazioni

alla Regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.

2. La Regione, sulla base della proposta formulata dalla commissione, esaminate le osservazioni e

tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, approva l'elenco, apportandovi le modifiche

ritenute opportune.

Articolo 142

Pubblicità dell'elenco.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

art. 82, commi 1 e 2)

1. L'elenco approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino

Ufficiale della Regione.

2. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni

interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del pubblico

presso gli uffici comunali.

Articolo 143

Dichiarazione dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

art. 82, commi 1 e 2)

1. Sulla base dell'elenco dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139, la Regione emette il

provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, notificandolo ai proprietari, possessori o

detentori a qualsiasi titolo degli immobili. Tale dichiarazione viene trascritta a richiesta della stessa

Regione sui relativi registri immobiliari e depositata presso il Comune con le modalità previste

all'articolo 142, comma 2.

Articolo 144

Integrazione degli elenchi.

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a)

1. Il Ministero ha facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139, su

proposta del soprintendente competente.

2. La proposta, corredata dalla relativa planimetria, è inviata dal Ministero ai comuni interessati

affinché provvedano alla pubblicazione a norma dell'articolo 140, comma 5. Copia della proposta e

della relativa planimetria resta altresì depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.

Il Ministero provvede altresì alla pubblicazione come previsto dall'articolo 140, comma 6.

3. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli altri

soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero.

4. L'integrazione dell'elenco è approvata con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di

settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia anche sulle eventuali

osservazioni formulate a norma del comma 3.

Articolo 145

Revoca o modifica degli elenchi.

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3)

1. Gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139 approvati dal Ministero prima dell'entrata

in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le integrazioni

previste dall'articolo 144, non possono essere revocati o modificati se non previo parere del

competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che si pronuncia

nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

Articolo 146

Beni tutelati per legge.

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431,

artt. 1 e 1-quater)

1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche

per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di

battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le

relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200

metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli

sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo

1976, n. 448,

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli

strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da

quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati

perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte,

siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico

dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste

dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli

articoli 140 e 144.

Articolo 147

Censimento e catalogazione.

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 1, lett. b)

1. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono censiti, catalogati e individuati anche su

cartografia informatizzata da restituirsi in scala idonea all'identificazione del bene. A tal fine il

Ministero, d'intesa con la Conferenza unificata, predispone tecniche di rappresentazione e sistemi

informatici tra loro compatibili e interscambiabili.

Articolo 148

Convenzioni internazionali.

1. L'attività di tutela e valorizzazione dei beni ambientali si conforma ai principi di cooperazione tra

Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni in materia, rese

esecutive in Italia.

Capo II - Gestione dei beni

Articolo 149

Piani territoriali paesistici.

(Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431,

art. 1-bis)

1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio

includente i beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o

di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e

ambientali.

2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le vaste località indicate alle

lettere c) e d) dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo 144.

3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma

dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato

dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la

Regione, può adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i

cui valori siano stati comunque compromessi.

Articolo 150

Coordinamento della disciplina urbanistica.

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. a; art. 7, comma 2, n. 5; decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, art. 52, comma 1)

1. Le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con

finalità di orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell'articolo 52 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l'articolo 5 della

legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei

piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono

comunque considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,

come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.

3. Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle

competenti soprintendenze alla formazione dei piani.

Articolo 151

Alterazione dello stato dei luoghi.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con

modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati

a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono

distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è

oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di

sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di

ottenerne la preventiva autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente

soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni

caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni

successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli

interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni

dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di

realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente

soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.

Articolo 152

Interventi non soggetti ad autorizzazione.

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 8 e 12 aggiunti dal

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431,

art. 1)

1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro

conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino

alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che

si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di

conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché

previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

Articolo 153

Inibizione o sospensione dei lavori.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616, art. 82, commi 1, 2 e 4)

1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e

144 e dalla notifica prescritta dall'articolo 143 la Regione e il Ministero hanno facoltà di:

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di

lavori iniziati.

2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato

e notificato di notevole interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni non

sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione provinciale di cui all'articolo

140 o la proposta della soprintendenza prevista all'articolo 144.

3. Il provvedimento cautelare nonché gli atti successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al

Comune interessato.

Articolo 154

Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 10)

1. Per lavori su beni né precedentemente inclusi negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, né

precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la

sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 153, comma 1,

l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata

sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.

Articolo 155

Interventi soggetti a particolari prescrizioni.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11)

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di

palificazione nell'ambito e in vista delle località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139, ovvero in

prossimità delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la Regione ha facoltà di

prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in

debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti

da questo Titolo.

2. La medesima facoltà spetta al Ministero che la esercita previa consultazione della Regione.

Articolo 156

Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431,

art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art 2, comma 1, lett.

d e art. 6)

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di

amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero può in

ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità della decisione

regionale.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6

della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione

prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26.

3. Per le attività minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,

l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 è rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di

cave e torbiere.

Articolo 157

Cartelli pubblicitari.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23,

commi 3 e 4)

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 è vietato collocare cartelli e

altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare

cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità

della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli

edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Articolo 158

Colore delle facciate dei fabbricati.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. La Regione può ordinare che nelle località contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 139, sia dato

alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che

con quella armonizzi.

2. In caso di inadempienza, la Regione provvede all'esecuzione d'ufficio.

Articolo 159

Vigilanza.

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 12

aggiunto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto

1985, n. 431, art. 1)

1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e

dalle regioni.

Articolo 160

Notifiche eseguite ed elenchi compilati ai sensi della normativa previgente.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 18)

1. Le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base

alla legge 11 giugno 1922, n. 776 e gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497

sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo.

Articolo 161

Regolamento.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge

23 agosto l988, n. 400 è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo.

2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le

disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Articolo 162

Disposizione transitoria.

(Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431,

artt. 1-ter e 1-quinquies)

1. Fino all'approvazione dei piani previsti all'articolo 149 non è concessa l'autorizzazione prevista

dall'articolo 151 per i beni individuati a norma dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n.

312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da

provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data

anteriore al 6 settembre 1985.

Capo III - Sanzioni penali e amministrative

Articolo 163

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con

modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies)

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere

su beni ambientali è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese

del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla Regione ed al Comune nel cui territorio è stata

commessa la violazione.

Articolo 164

Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria.

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti da questo Titolo, il trasgressore è tenuto,

secondo che la Regione ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione dei beni indicati

nell'articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente

al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma

è determinata previa perizia di stima.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria

la nota delle spese.

4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di

recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.

Articolo 165

Violazione in materia di collocamento o affissione di mezzi di pubblicità.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 60; legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 2 e 4; decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)

1. Chiunque non osserva il divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri

mezzi di pubblicità adottato dall'autorità preposta alla tutela paesaggistica a norma dell'articolo 157,

comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire

5.000.000.

2. Il responsabile della violazione è tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato

dall'autorità amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima autorità provvede all'esecuzione

d'ufficio a spese dell'obbligato.

3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 157, comma 2, collocano

cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali

indicati nell'articolo 138, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285.

Articolo 166

Norme abrogate.

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge 1° giugno 1939, n. 1089;

- legge 29 giugno 1939, n. 1497;

- legge 2 aprile 1950, n. 328;

- legge 21 dicembre 1961, n. 1552;

- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18,

21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45;

- legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell'articolo 2;

- legge 3 febbraio 1971, n. 147;

- legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9;

- decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 487;

- legge 1° marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10 e 15-21;

- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'articolo 82, commi

3 e seguenti;

- legge 23 luglio 1980, n. 502;

- legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente all'articolo 1;

- decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n.

431, ad eccezione dell'articolo 1-ter e dell'articolo 1-quinquies;

- legge 5 giugno 1986, n. 253;

- decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n.

15, limitatamente all'articolo 4-bis;

- legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all'articolo 17, comma 24;

- decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993,

n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-ter;

- decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368;

- decreto-legge 23 febbraio l995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n.

85, limitatamente all'articolo 47-quater;

- legge 25 marzo 1997, n.78, limitatamente all'articolo 1, commi 2 e 4;

- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5;

- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente agli articoli 3, 5, 8;

- legge 13 novembre 1997, n. 395;

- legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.

2. In questo Testo Unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998.

Fino all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma dell'articolo 1, comma 4, della

legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate

da questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1° novembre 1998, ivi comprese quelle del

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per effetto delle

quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni culturali e ambientali sono state sostituite

quelle di Ministro e Ministero per i beni e le attività culturali, denominati in questo Testo Unico,

rispettivamente, «Ministro» e «Ministero».

Allegato A

(Previsto dagli artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo

smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su

qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale [1].

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti ínteramente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi

materiale [1] e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali [1].

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo

procedimento dell'originale [1], diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi [1].

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione

[1].

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il

loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire).

1) 0 (zero)

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 27.067.800

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 54.135.600

4. Acquarelli) guazzi e pastelli

4) 90.226.000

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 270.678.000

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della

domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata

richiesta di restituzione.

[1] Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.


Tutti i diritti riservati. Copyright 2001 Regione Marche