DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000 , n.
441
REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ORGANIZZZIONE DEL MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Il Presidente della Repubblica
VISTO l’articolo 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 17, comma 4- bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
“istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare gli articoli 52, 53, e 54, relativi al Ministero
per i beni e le attività culturali;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in
particolare l’articolo 10, commi 1, lettera e) e 2;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
SENTITE le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre
1999 e 14 giugno 2000;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva
per gli atti normativi, espresso nell’adunanza del 3 aprile
2000;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 agosto 2000;
VISTE le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica
5 settembre 2000, concernente il regolamento di organizzazione
del Ministero per i beni e le attività culturali, formulate
dalla Corte dei Conti con nota 17 ottobre 2000 n. 14/2000;
TENUTO CONTO dei rilievi della Corte dei Conti e ritenuto
conseguentemente di dover modificare il testo del predetto
decreto;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 22 dicembre 2000;
SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con il Ministro per la
funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:
CAPO I
Segretariato generale
Art. 1
Segretariato generale
1. Il Segretario generale del Ministero per i beni e le attività
culturali è nominato ai sensi dell’articolo 19, comma
3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Segretario
generale assicura il mantenimento dell'unità dell'azione
amministrativa del medesimo Ministero; provvede, sentiti i
direttori generali, ed anche su proposta dei medesimi, all’istruttoria
del programma annuale e pluriennale degli interventi nel settore
dei beni culturali e dei relativi piani di spesa, da sottoporre
all'approvazione del Ministro per i beni e le attività
culturali, di seguito denominato “Ministro”; formula proposte
al Ministro ai fini dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo
3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29; cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione;
coordina gli uffici con compiti gestionali e le attività
del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento,
anche attraverso un apposito Servizio ispettivo, e ne riferisce
periodicamente al Ministro; istruisce gli affari di competenza
del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di
programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro
in materia di beni culturali; partecipa alle riunioni del
Consiglio per i beni culturali e ambientali e del Comitato
per i problemi dello spettacolo; provvede alla vigilanza sul
CONI e sull’Istituto per il credito sportivo; svolge i compiti
in materia di proprietà letteraria e di diritto d’autore,
ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; è competente
in materia di stato giuridico ed economico del personale,
salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, nonché
in materia di relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e
formazione del personale.
2. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi
del Ministro e sulla proposta del direttore generale di settore,
dispone la costituzione di società da parte del Ministero,
ovvero la partecipazione del medesimo a persone giuridiche,
ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n.368, di seguito indicato come “decreto legislativo”.
3. Il Segretariato generale svolge altresì i seguenti
compiti:
a) predisposizione di direttive in ordine a quanto previsto
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, recante testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, di seguito indicato con “testo unico”, e dal
decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, in materia di servizi di
assistenza culturale e di ospitalità;
b) monitoraggio e revisione della Carta dei servizi, ai sensi
dell’articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286;
c) esercizio dei diritti dell’azionista, sentiti i direttori
generali, nelle società intersettoriali partecipate;
d) predisposizione di criteri e coordinamento dell’attuazione
degli strumenti di sicurezza del patrimonio culturale;
e) rilevazioni e elaborazioni statistiche pertinenti all’attività
del Ministero, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
6 ottobre 1989, n. 322;
f) cura dei sistemi informativi del Ministero, ai sensi del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell’articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le Soprintendenze
regionali.
5. Presso il Segretariato generale operano dirigenti di prima
fascia di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, in numero non superiore a due, nonché
il Nucleo di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione
e al monitoraggio degli investimenti pubblici, previsto dall’articolo
1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Presso il Segretariato
generale operano altresì l’Osservatorio dello spettacolo,
istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e l’Ufficio
studi già previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
6. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, si provvede alla organizzazione del segretariato generale
ed alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali
di livello non generale ad esso assegnate per effetto della
riassegnazione di tali unità ai centri di responsabilità,
nell’ambito del loro numero complessivo.
CAPO II
Amministrazione centrale
Art. 2
Direzioni generali
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali,
di seguito denominato “Ministero”, si articola nei seguenti
uffici di livello dirigenziale generale:
a) la direzione generale per il patrimonio storico, artistico
e demoentoantropologico;
b) la direzione generale per i beni architettonici ed il
paesaggio;
c) la direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee;
d) la direzione generale per i beni archeologici;
e) la direzione generale per gli archivi;
f) la direzione generale per i beni librari e gli istituti
culturali;
g) la direzione generale per il cinema;
h) la direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
2. Le direzioni generali costituiscono centri di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, e a ciascuno di essi afferiscono le
soprintendenze di settore, fatto salvo quanto previsto per
le soprintendenze e le gestioni autonome. Nel caso di soprintendenze
con compiti afferenti a più direzioni generali, il
decreto di cui al comma 3 definisce il centro di responsabilità
di riferimento.
3. L’articolazione degli uffici dirigenziali nell’ambito
degli uffici dirigenziali generali, è definita con
decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla ripartizione
delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie tra
gli uffici di livello dirigenziale generale si provvede ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
4. Le direzioni generali di cui al comma 1, provvedono, ciascuna
nel proprio ambito, alla gestione del personale loro assegnato,
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio
1993 n. 29, fatte salve le competenze del Segretariato generale,
di cui all’articolo 1.
Art. 3
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e
demoetnoantropologico
1. La direzione generale per il patrimonio storico, artistico
e demoetnoantropologico svolge le funzioni ed i compiti in
materia di beni artistici, storici e demoetnoantropologici,
previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia.
2. La direzione, in particolare, con riferimento al settore
di competenza, impartisce direttive ai soprintendenti di settore
nelle materie ad essi attribuite o delegate; esercita i diritti
dell’azionista e cura la partecipazione alle persone giuridiche
private di settore, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo;
verifica l’attuazione dei piani e dei programmi ed il raggiungimento
degli obiettivi da parte degli organi periferici.
Art. 4
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio
1. La direzione generale per i beni architettonici ed il
paesaggio svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni
architettonici e paesaggistici, previsti dal testo unico e
da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare,
i compiti di cui all’articolo 3, comma 2.
2. Nell'esercizio delle funzioni relative al settore dei
beni ambientali, la direzione, in particolare:
a) esprime il parere di competenza del Ministero nei procedimenti
di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge
8 luglio 1986, n.349;
b) autorizza, ai sensi dell'articolo 156 del testo unico,
i progetti relativi alle opere pubbliche di rilevanza ultraregionale;
c) propone gli interventi sostitutivi nella redazione dei
piani territoriali paesistici.
Art. 5
Direzione generale per l’architettura e l’arte contemporanee
1. La direzione generale per l’architettura e l'arte contemporanee
ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica
ed urbanistica e dell'arte contemporanea.
2. La direzione generale provvede, in particolare, alle seguenti
attività;
a) promozione della qualità del progetto e dell'opera
architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e,
d’intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla
progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico,
con particolare riguardo alle opere destinate ad attività
culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualità
del contesto storico - artistico e paesaggistico - ambientale;
b) dichiarazione di importante carattere artistico delle
opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo
20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c) ammissione ai contributi economici delle opere architettoniche
dichiarate di importante carattere artistico e degli interventi
riconosciuti di particolare qualità architettonica
o urbanistica;
d) promozione della formazione, in collaborazione con le
Università, le regioni e gli enti locali, in materia
di conoscenza e tutela del paesaggio, della cultura e della
qualità architettonica e urbanistica;
e) vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli
edifici pubblici;
f) promozione della conoscenza dell'arte contemporanea italiana
all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e d'intesa con il medesimo;
g) diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea, e
valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani
artisti.
3. La direzione generale vigila sulla società di cultura
“La Biennale di Venezia”, sulla fondazione “La Triennale di
Milano” e sull’Ente Esposizione nazionale “La Quadriennale
d’arte di Roma”.
4. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle
arti contemporanee ed il Museo della fotografia, istituiti
dall’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati
dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo.
Art. 6
Direzione generale per i beni archeologici
1. La direzione generale per i beni archeologici svolge le
funzioni ed i compiti in materia di beni ed aree archeologici,
come previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione
in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all’articolo
3, comma 2.
Art. 7
Direzione generale per gli archivi
1. La direzione generale per gli archivi svolge le funzioni
e i compiti in materia di beni archivistici, previsti dal
testo unico e da ogni altra disposizione in materia. In particolare,
essa cura i rapporti con gli organi del Ministero dell’interno,
in materia di documenti statali e non statali riservati. Svolge,
in particolare, i compiti di cui all’articolo 3, comma 2.
2. La direzione generale per gli archivi cura, in particolare,
i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali del
settore; coordina l’attività delle scuole di archivistica
istituite presso gli Archivi di Stato; approva i piani di
conservazione e lo scarto degli archivi degli uffici dell’amministrazione
statale; concede contributi per interventi sugli archivi vigilati.
Art. 8
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
1. La direzione generale per i beni librari e gli istituti
culturali svolge le funzioni e i compiti in materia di biblioteche
pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari
nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro
e della lettura, secondo le disposizioni del testo unico e
delle altre leggi in materia.
2. La direzione svolge, in particolare, i compiti di cui
all’articolo 3, comma 2. Essa provvede, inoltre, allo svolgimento
dell’attività istruttoria per la concessione di contributi
e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni
e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge
17 ottobre 1996, n. 534.
3. Per l’esercizio dei compiti in materia di promozione del
libro e della lettura, è costituito, nell’ambito della
direzione, un apposito servizio di livello dirigenziale, il
quale, in particolare:
a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione
di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare
le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori
contemporanei, italiani e stranieri;
b) promuove, attraverso manifestazioni nazionali e internazionali,
la lettura del libro ed eventuali scuole di lettura;
c) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la
diffusione della letteratura e della saggistica attinente
alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con
il Ministero della pubblica istruzione;
d) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la
diffusione di libri.
4. La Discoteca di Stato ed il Museo dell’audiovisivo, costituito
ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237,
sono disciplinati dal regolamento previsto dal comma 5 del
medesimo articolo.
Art. 9
Direzione generale per il cinema
1. La direzione generale per il cinema ha competenza in materia
di attività cinematografica.
2. La direzione, in particolare:
a) dispone interventi finanziari di sostegno e promozione
della cultura cinematografica;
b) interviene con ausili finanziari in materia di produzione
e di distribuzione cinematografica, nonché in favore
dell’esercizio cinematografico;
c) autorizza l’apertura di sale cinematografiche nei casi
previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3;
d) provvede alla revisione delle opere cinematografiche,
di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
e) esercita i diritti dell'azionista nelle società
operanti nel settore, nonché la vigilanza sulla Scuola
nazionale di cinema;
f) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni
e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti
beneficiari di contributi del Ministero.
3. La direzione si avvale dell’attività della Commissione
per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi,
della Commissione consultiva per il cinema e della Commissione
per il credito cinematografico, di cui agli articoli 4, 5
e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza
le somme stanziate in favore delle attività cinematografiche
dal Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163.
Art. 10
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
1. La direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha competenza
in materia di attività di spettacolo dal vivo, con
riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi
ed allo spettacolo viaggiante.
2. La direzione, in particolare:
a) adotta provvedimenti per interventi finanziari a favore
dei soggetti operanti nei settori di cui al comma 1;
b) esercita la vigilanza sull’Ente teatrale italiano e sull’Istituto
nazionale per il dramma antico;
c) esercita i diritti dell'azionista nelle società
operanti nel settore;
d) dispone verifiche amministrative e contabili sugli enti
sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi
del Ministero.
3. La direzione si avvale dell’attività delle Commissioni
consultive per il teatro, per la musica, per la danza, per
i circhi e lo spettacolo viaggiante, rispettivamente previste
dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre
1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in favore delle
attività di musica, danza, teatro e per i circhi e
lo spettacolo viaggiante dal Fondo unico dello spettacolo,
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.
CAPO III
Istituti centrali
Art. 11
Istituti centrali
1. Gli istituti centrali svolgono in autonomia funzioni di
ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nei settori della
inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro.
Ai fini della catalogazione essi possono agire in collaborazione
con le regioni e gli enti locali, sulla base degli accordi
generali stipulati in attuazione dell’articolo 16 del testo
unico. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo, presso
l’Istituto centrale del restauro, l’Opificio delle pietre
dure e l’Istituto centrale per la patologia del libro operano
scuole di alta formazione e di studio.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati l’Istituto centrale per gli archivi, l’Istituto
centrale per il catalogo e la documentazione, l’Istituto centrale
per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche, nonché gli altri istituti
di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, ivi
compresa la Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Con
uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede
alla disciplina dell’ordinamento didattico dell’Istituto centrale
del restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto
centrale per la patologia del libro, nonché alla disciplina
di quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo.
3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo,
nulla è innovato relativamente all’ordinamento dell’Archivio
centrale dello Stato. Il Soprintendente dell’Archivio centrale
dello Stato rappresenta il Ministero nella Commissione consultiva
per le questioni inerenti alla riservatezza, di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.
CAPO IV
Amministrazione periferica
Art. 12
Organi periferici del Ministero
1. Sono organi periferici del Ministero:
a) le soprintendenze regionali per i beni e le attività
culturali;
b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;
c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico
e demoetnoantropologico;
d) le soprintendenze per i beni archeologici;
e) le soprintendenze archivistiche;
f) gli archivi di Stato;
g) le biblioteche statali;
h) i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di
autonomia.
2. Gli organi indicati al comma 1 sono uffici di livello
dirigenziale non generale, e, con riferimento a quelli di
cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, può essere
prevista l’attribuzione di più competenze tra quelle
indicate. L’incarico di direzione dei medesimi, ad eccezione
delle soprintendenze regionali e di quanto previsto al comma
3, è affidato dai direttori generali competenti, ai
sensi dell’articolo 19, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
3. Al fine di realizzare la più completa autonomia
delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando i
principi e le modalità indicate dall’articolo 8 del
decreto legislativo, si provvede con decreto ministeriale,
ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’individuazione avviene,
sentito il Comitato tecnico-scientifico competente per settore,
sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della qualità
e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti,
della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento
anche al bacino di utenza ed all’ambito territoriale, nonché
dell’organico. Si applicano l’articolo 7, commi 1 e 5, del
decreto legislativo e l’articolo 9, commi 2, 3 e 4, della
legge 8 ottobre 1997, n. 352.
Art. 13
Soprintendenze regionali per i beni e le attività
culturali
1. Le soprintendenze regionali per i beni e le attività
culturali sono istituite ai sensi dell’articolo 7 del decreto
legislativo. Esse coordinano l'attività delle altre
soprintendenze, degli archivi di Stato e delle biblioteche
pubbliche statali presenti nel territorio regionale, curano
i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e
con le altre istituzioni presenti nella regione, ed hanno
sede nel capoluogo di regione.
2. Il soprintendente regionale è nominato ai sensi
dell’articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i dirigenti
del ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, inseriti nell’ambito delle professionalità
tecnico-scientifiche dell’area dei beni culturali, sulla base
di comprovati requisiti di professionalità ed esperienza
nella materia dei beni culturali. Il soprintendente, in particolare:
a) propone gli interventi da inserire nei piani di spesa,
individuando le priorità sulla base delle indicazioni
delle soprintendenze di settore, dei direttori degli archivi
di Stato e delle biblioteche e dei programmi di valorizzazione
approvati dalla Commissione regionale per i beni e le attività
culturali;
b) adotta, su proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti
previsti dagli articoli 6 e 7 del testo unico e si esprime
sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti
di annullamento adottati ai sensi dell'art. 151 del medesimo
testo unico;
c) può proporre l'intervento sostitutivo dello Stato
per l’adozione dei piani paesistici;
d) comunica alla regione e agli enti locali le denunce di
trasferimento a titolo oneroso di beni culturali; trasmette
al direttore generale competente le proposte di prelazione
da parte degli enti predetti e, sentite le soprintendenze
di settore, propone l'esercizio del diritto di prelazione;
e) predispone, d'intesa con le regioni, programmi e piani
finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione,
recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni
di tutela paesaggistico-ambientale;
f) collabora con le regioni al catalogo dei beni culturali
regionali, secondo gli standard fissati dagli istituti centrali;
g) propone al Segretario generale, sentiti i soprintendenti
di settore, la distribuzione del personale ai fini dell’ottimizzazione
dei servizi;
h) partecipa alle riunioni della Commissione regionale per
i beni e le attività culturali, nominata dal Ministro
ai sensi dell’articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
Art. 14
Compiti delle soprintendenze
1. Le soprintendenze per il patrimonio storico-artistico,
le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio,
le soprintendenze per i beni archeologici e quelle per i beni
archivistici sono organi periferici dell’amministrazione e
dipendono dalla competente direzione generale.
2. Il soprintendente, nell’ambito della autonomia gestionale
riconosciuta dal presente regolamento ed in conformità
dell’articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, partecipa ai procedimenti di competenza della soprintendenza
regionale, ai sensi dell’articolo 13, e in particolare:
a) attua gli indirizzi impartiti dal direttore generale competente
per settore e gli interventi previsti dai piani di spesa;
b) approva i progetti per l'esecuzione degli interventi sui
beni, entro il limite stabilito con decreto del direttore
generale e, oltre tale somma, cura l'istruttoria relativa,
ai fini dell'approvazione dei progetti da parte del soprintendente
regionale;
c) provvede, nell’ambito delle proprie competenze di settore,
alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali,
e vigila sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione
di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori
o detentori di tali beni, anche intervenendo in via sostitutiva;
d) si pronuncia sull'ammissione ai contributi statali degli
interventi relativi ai beni di cui alla lettera c) e ne certifica
il carattere necessario ai fini delle agevolazioni tributarie
previste dalla legge;
e) cura l'attivazione dei servizi di assistenza culturale
e di ospitalità;
f) promuove l’organizzazione di studi, ricerche ed iniziative
culturali, anche in collaborazione con università ed
istituzioni culturali e di ricerca, in attuazione dell’art.
152, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
3. In particolare, il soprintendente per i beni architettonici
e per il paesaggio autorizza ai sensi dell’articolo 156 del
testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche ricadenti
nel territorio di competenza e adotta i provvedimenti di annullamento
di cui all’articolo 157 del testo unico.
4. Il soprintendente per i beni archeologici può sottoscrivere
accordi con le università statali per l’esecuzione
di scavi archeologici in regime di titolarità, nel
quadro di programmi pluriennali di ricerca.
5. Il soprintendente per i beni archivistici, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, lettera b), adotta
i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse storico
di archivi e documenti di soggetti privati; cura l’istruttoria
per l’acquisizione di archivi non statali; rivendica i beni
archivistici demaniali ed esercita i compiti di ufficio esportazione
per i beni archivistici.
6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il soprintendente
per i beni archivistici fornisce assistenza ai soggetti proprietari,
possessori o detentori degli archivi nella formazione dei
massimari di conservazione e di scarto e dei quadri di classificazione
dei documenti, nonché nella definizione delle procedure
di protocollazione e archiviazione, con particolare riferimento
al protocollo informatico e informatizzato; fornisce, altresì,
assistenza alle regioni e agli enti locali, su richiesta degli
stessi, nell'attività di formazione degli addetti agli
archivi.
Art. 15
Archivi di Stato
1. Gli archivi di Stato dipendono dalla direzione generale
degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione
e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato,
secondo le disposizioni vigenti.
2. A tal fine, in particolare:
a) conservano, tutelano e valorizzano:
1) gli archivi degli Stati italiani preunitari ;
2) i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello
Stato non più occorrenti alle ordinarie esigenze del
servizio, acquisiti a norma dell’articolo 30 del testo unico;
3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato
abbia in proprietà o in deposito per disposizione di
legge o a qualsiasi titolo;
b) esercitano la sorveglianza, mediante la partecipazione
alle commissioni istituite ai sensi dell’articolo 30 del testo
unico, sugli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi
e giudiziari dello Stato e sulla gestione dei flussi documentali,
qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa
vigente in materia di riproduzione sostitutiva di documenti
digitali e gestione elettronica dei documenti a norma dell’articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, e del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 428;
c) esplicano i compiti relativi al trattamento e alla comunicazione
dei documenti riservati;
d) svolgono le attività di promozione, di cui all’articolo
14, comma 2, lettera f);
e) curano lo studio, la ricerca, l’ordinamento, l’inventariazione,
la riproduzione e la conservazione dei documenti conservati,
e possono sottoscrivere, per tali fini e per quelli di didattica
e valorizzazione, convenzioni con enti pubblici ed istituti
di studio e ricerca.
Art. 16
Biblioteche pubbliche statali
1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dalla competente
direzione generale e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione
delle raccolte e degli altri beni librari che lo Stato ha
in proprietà o in deposito per disposizione di legge
o per altro titolo.
2. Tenuto conto della specificità delle raccolte,
della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in
cui ciascuna è inserita, le biblioteche pubbliche statali
svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) acquisire, raccogliere e conservare la produzione editoriale
italiana e straniera;
b) conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte;
c) realizzare con altre biblioteche, con istituti ed enti,
sistemi integrati di informazione e servizi;
d) attività di promozione di cui all’articolo 14,
comma 2, lettera f).
3. Le biblioteche universitarie, in particolare, svolgono
le proprie funzioni in coordinamento con le università
nelle forme ritenute più idonee sul piano dei servizi
e delle acquisizioni.
4. Le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma,
in attuazione dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali,
assicurano altresì in autonomia la tutela, la conservazione,
la gestione, la documentazione e la disponibilità della
produzione editoriale italiana raccolta per deposito legale.
Art. 17
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall’attuazione del presente regolamento non possono derivare
effetti di aumento della spesa del Ministero.
2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 1 le dotazioni
organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero
sono modificate in conformità all’allegato A). Al fine
di assicurare l’invarianza della spesa a fronte dell’incremento
di due posti di funzioni dirigenziali generali i posti di
funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti
di quattro unità a valere sui posti funzione resisi
vacanti a seguito del collocamento a riposo di un pari numero
di dirigenti nel corso dell’anno 1999 e del primo semestre
dell’anno 2000 che, pertanto, non verranno sostituiti.
3. Al riordino delle soprintendenze di cui all’articolo 14
ed alla individuazione delle soprintendenze speciali si provvede,
anche mediante distinti decreti, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento. Nella fase
di prima applicazione del presente regolamento, e comunque
non oltre il complessivo riordino delle soprintendenze di
cui all’articolo 14, il soprintendente regionale può
essere contemporaneamente titolare anche di una soprintendenza
di settore nell’ambito della regione.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogati il decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, ed il
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805, fatti salvi gli articoli da 12 a 29 e 33, per ciascuno
dei quali l’abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore
del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno
degli istituti ivi contemplati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 29 dicembre 2000
ALL. A)
Dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero per i beni
e le attività culturali
D.P.C.M. 8.1.997 ruolo unico nuove dotazioni
(G.U.n.153 del 3 .7.1997)
Dirigenti di prima fascia 6 11* 12*
Dirigenti seconda fascia: 251 267 ** 263**
* compresi 2 dirigenti del dipartimento dello spettacolo
e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.
** compresi 16 dirigenti del dipartimento dello spettacolo
e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.
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