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L.R. 13 luglio 1981, n. 16 (1).
Promozione delle attività culturali (2).
(1) Pubblicata nel B.U. 16 luglio 1981, n. 70.
(2) Vedi ora la L.R. 29 dicembre 1997, n. 75 che ha disciplinato
organicamente la programmazione e gli
interventi finanziari della regione in materia di beni
ed attività culturali.
Art. 1
Finalità della legge.
La Regione Marche, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto
e in attesa delle riforme previste dall'art. 49 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove le attività
e iniziative culturali, favorendone la libera espressione
e la più ampia diffusione nel territorio regionale.
In concorso con lo Stato e gli enti locali, la Regione
sostiene i programmi dei comuni e ne asseconda
l'iniziativa con particolare riguardo alle manifestazioni
di interesse regionale e nazionale.
La Regione favorisce altresì la diffusione di centri
culturali polivalenti operando per una qualificata e
diffusa iniziativa fondata sulla libertà di espressione,
tesa alla più ampia circolazione delle idee e alla
pluralità dei centri produttivi ed organizzativi.
Favorisce infine la creazione e il potenziamento di iniziative
di produzione, di ricerca e di sperimentazione
e lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.
Art. 2
Attività di prosa.
La Regione favorisce lo sviluppo e la diffusione dell'attività
di prosa, partecipando in particolare al
finanziamento dell'associazione teatrale degli enti locali
marchigiani promossa dall'Anci e dall'Upi
regionali e delle manifestazioni teatrali di rilevante
prestigio e di riconosciuto interesse culturale e
regionale, nazionale e internazionale.
Art. 3
Attività musicali.
La Regione favorisce i programmi nel settore lirico e sinfonico
e concorre al finanziamento di:
a) teatri di tradizione delle Marche riconosciuti ai sensi
della L. 14 agosto 1967, n. 800, in proporzione
ai rispettivi bilanci e al raggio di incidenza delle stagioni
da essi organizzate;
b) complessi orchestrali, corali e di balletto di interesse
regionale a carattere professionale, stabili o
semistabili, aventi sede nel territorio regionale, preferibilmente
in rapporto funzionale con conservatori e
scuole musicali della regione;
c) manifestazioni musicali di rilevante prestigio e di
riconosciuto interesse culturale regionale e
nazionale.
Art. 4
Cinema e audiovisivi.
La Regione, al fine di diffondere la cultura cinematografica
e promuovere la comunicazione audiovisuale:
a) partecipa al finanziamento di manifestazioni e rassegne
qualificate a livello nazionale o
internazionale e comunque di riconosciuto interesse regionale;
b) favorisce, con propri finanziamenti in concorso con
enti locali e istituzioni culturali autonome, la
costituzione di una cineteca regionale;
c) favorisce, anche con propri finanziamenti, la formazione
di circuiti cinematografici pubblici e privati
e comunque non commerciali, atti a diffondere e qualificare
la cultura cinematografica.
Art. 5
Attività culturali di interesse locale.
La Regione, al fine di incrementare le attività
culturali di interesse locale promosse da enti, istituzioni,
cooperative, associazioni o altri soggetti, predispone
annualmente un piano di finanziamento di attività
culturali nei comuni marchigiani, sulla base di proposte
deliberate dai rispettivi consigli.
Art. 6
Iniziative culturali diverse.
Nel piano di cui all'art. 7 sono altresì indicati
i contributi attraverso i quali la Regione concorre al
finanziamento di attività culturali di indiscusso
prestigio e di evidente interesse regionale e nazionale
non
rientranti nei precedenti articoli promosse da enti, istituzioni,
cooperative e associazioni.
La Regione contribuisce inoltre finanziariamente alla valorizzazione
di iniziative, manifestazioni e
rassegne di interesse non esclusivamente locale che rievochino
aspetti della tradizione e del costume
marchigiani.
Art. 7
Programmazione degli interventi e piano di riparto.
[I soggetti interessati a ottenere i finanziamenti e i
contributi ai sensi della presente legge, sono tenuti a
farne domanda motivata e documentata alla giunta regionale
entro il 30 settembre di ogni anno, a pena di
decadenza.
Il consiglio regionale approva il piano di riparto, articolato
nei settori indicati nei precedenti articoli e
predisposto entro il 30 novembre dalla giunta regionale,
sentito il parere della consulta regionale per i
beni culturali, istituita con L.R. 30 dicembre 1974, n.
53 che viene denominata "Consulta regionale per i
beni e le attività culturali".
I contributi assegnati ai comuni, ai sensi del precedente
art. 5, sono erogati, in unica soluzione, a seguito
dell'approvazione del piano di riparto.
I contributi concessi a soggetti diversi per le attività
di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 6 sono erogati ai
comuni a consuntivo dell'iniziativa svolta e agli altri
soggetti destinatari previa presentazione, da parte
degli stessi, di una dettagliata relazione, a firma del
legale rappresentante, sull'attività svolta, con
la
specificazione dei dati contabili da cui si ricavi il corretto
utilizzo del contributo] (3).
(3) Articolo abrogato dall'art. 10, L.R. 29 dicembre 1997,
n. 75.
Art. 8
Disposizioni transitorie.
(4).
(4) Si omette il testo in quanto la norma transitoria ha
cessato di avere efficacia con l'anno 1981.
Art. 9
Disposizioni finanziarie.
[Per il finanziamento degli interventi e delle attività
previste dalla presente legge è autorizzata, per
l'anno
1981 la spesa di L. 2.700.000.000; per gli anni successivi
l'entità della spesa sarà stabilita annualmente
con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi
bilanci ai sensi e con le modalità di cui
all'art. 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si
provvede:
a) per l'anno 1981, mediante riduzione per L. 2.700.000.000
degli stanziamenti di competenza e di
cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per il medesimo esercizio
"Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti
da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno
dopo la presentazione del bilancio, recanti spese di parte
corrente attinenti all'esercizio delle funzioni
normali", partite n. 11 e n. 12 dell'elenco n. 2;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota
parte del fondo comune di cui all'art. 8 della
L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste
dalla presente legge sono iscritte:
1) per l'anno 1981, a carico del capitolo 4112105 che si
istituisce nello stato di previsione della spesa
del bilancio per il detto anno con la seguente denominazione
"Spese e contributi per la ricerca, la
promozione e lo sviluppo delle attività culturali
e particolarmente nei settori teatrale, musicale,
cinematografico e audiovisuale, nonché per le manifestazioni
di carattere folkloristico" con lo
stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.700.000;
2) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti]
(5).
(5) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1998,
dall'art. 10, L.R. 29 dicembre 1997, n. 75.
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