L.R. 13 luglio 1981, n. 16 (1).

Promozione delle attività culturali (2).

(1) Pubblicata nel B.U. 16 luglio 1981, n. 70.

(2) Vedi ora la L.R. 29 dicembre 1997, n. 75 che ha disciplinato organicamente la programmazione e gli

interventi finanziari della regione in materia di beni ed attività culturali.

Art. 1

Finalità della legge.

La Regione Marche, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto e in attesa delle riforme previste dall'art. 49 del

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove le attività e iniziative culturali, favorendone la libera espressione

e la più ampia diffusione nel territorio regionale.

In concorso con lo Stato e gli enti locali, la Regione sostiene i programmi dei comuni e ne asseconda

l'iniziativa con particolare riguardo alle manifestazioni di interesse regionale e nazionale.

La Regione favorisce altresì la diffusione di centri culturali polivalenti operando per una qualificata e

diffusa iniziativa fondata sulla libertà di espressione, tesa alla più ampia circolazione delle idee e alla

pluralità dei centri produttivi ed organizzativi.

Favorisce infine la creazione e il potenziamento di iniziative di produzione, di ricerca e di sperimentazione

e lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.

Art. 2

Attività di prosa.

La Regione favorisce lo sviluppo e la diffusione dell'attività di prosa, partecipando in particolare al

finanziamento dell'associazione teatrale degli enti locali marchigiani promossa dall'Anci e dall'Upi

regionali e delle manifestazioni teatrali di rilevante prestigio e di riconosciuto interesse culturale e

regionale, nazionale e internazionale.

Art. 3

Attività musicali.

La Regione favorisce i programmi nel settore lirico e sinfonico e concorre al finanziamento di:

a) teatri di tradizione delle Marche riconosciuti ai sensi della L. 14 agosto 1967, n. 800, in proporzione

ai rispettivi bilanci e al raggio di incidenza delle stagioni da essi organizzate;

b) complessi orchestrali, corali e di balletto di interesse regionale a carattere professionale, stabili o

semistabili, aventi sede nel territorio regionale, preferibilmente in rapporto funzionale con conservatori e

scuole musicali della regione;

c) manifestazioni musicali di rilevante prestigio e di riconosciuto interesse culturale regionale e

nazionale.

Art. 4

Cinema e audiovisivi.

La Regione, al fine di diffondere la cultura cinematografica e promuovere la comunicazione audiovisuale:

a) partecipa al finanziamento di manifestazioni e rassegne qualificate a livello nazionale o

internazionale e comunque di riconosciuto interesse regionale;

b) favorisce, con propri finanziamenti in concorso con enti locali e istituzioni culturali autonome, la

costituzione di una cineteca regionale;

c) favorisce, anche con propri finanziamenti, la formazione di circuiti cinematografici pubblici e privati

e comunque non commerciali, atti a diffondere e qualificare la cultura cinematografica.

Art. 5

Attività culturali di interesse locale.

La Regione, al fine di incrementare le attività culturali di interesse locale promosse da enti, istituzioni,

cooperative, associazioni o altri soggetti, predispone annualmente un piano di finanziamento di attività

culturali nei comuni marchigiani, sulla base di proposte deliberate dai rispettivi consigli.

Art. 6

Iniziative culturali diverse.

Nel piano di cui all'art. 7 sono altresì indicati i contributi attraverso i quali la Regione concorre al

finanziamento di attività culturali di indiscusso prestigio e di evidente interesse regionale e nazionale non

rientranti nei precedenti articoli promosse da enti, istituzioni, cooperative e associazioni.

La Regione contribuisce inoltre finanziariamente alla valorizzazione di iniziative, manifestazioni e

rassegne di interesse non esclusivamente locale che rievochino aspetti della tradizione e del costume

marchigiani.

Art. 7

Programmazione degli interventi e piano di riparto.

[I soggetti interessati a ottenere i finanziamenti e i contributi ai sensi della presente legge, sono tenuti a

farne domanda motivata e documentata alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, a pena di

decadenza.

Il consiglio regionale approva il piano di riparto, articolato nei settori indicati nei precedenti articoli e

predisposto entro il 30 novembre dalla giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale per i

beni culturali, istituita con L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 che viene denominata "Consulta regionale per i

beni e le attività culturali".

I contributi assegnati ai comuni, ai sensi del precedente art. 5, sono erogati, in unica soluzione, a seguito

dell'approvazione del piano di riparto.

I contributi concessi a soggetti diversi per le attività di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 6 sono erogati ai

comuni a consuntivo dell'iniziativa svolta e agli altri soggetti destinatari previa presentazione, da parte

degli stessi, di una dettagliata relazione, a firma del legale rappresentante, sull'attività svolta, con la

specificazione dei dati contabili da cui si ricavi il corretto utilizzo del contributo] (3).

(3) Articolo abrogato dall'art. 10, L.R. 29 dicembre 1997, n. 75.

Art. 8

Disposizioni transitorie.

(4).

(4) Si omette il testo in quanto la norma transitoria ha cessato di avere efficacia con l'anno 1981.

Art. 9

Disposizioni finanziarie.

[Per il finanziamento degli interventi e delle attività previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno

1981 la spesa di L. 2.700.000.000; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita annualmente

con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi e con le modalità di cui

all'art. 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione per L. 2.700.000.000 degli stanziamenti di competenza e di

cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio

"Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno

dopo la presentazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni

normali", partite n. 11 e n. 12 dell'elenco n. 2;

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della

L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dalla presente legge sono iscritte:

1) per l'anno 1981, a carico del capitolo 4112105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa

del bilancio per il detto anno con la seguente denominazione "Spese e contributi per la ricerca, la

promozione e lo sviluppo delle attività culturali e particolarmente nei settori teatrale, musicale,

cinematografico e audiovisuale, nonché per le manifestazioni di carattere folkloristico" con lo

stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.700.000;

2) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti] (5).

(5) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'art. 10, L.R. 29 dicembre 1997, n. 75.

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