L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 (1).
Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni
culturali.
(1) Pubblicata nel B.U. 26 gennaio 1983, n. 9.
TITOLO I
Art. 1
In attuazione dell'art. 4 ultimo comma della L.R. 30 dicembre
1974, n. 53, per l'adempimento dei compiti
relativi alle attività scientifiche e amministrative,
al centro regionale per i beni culturali è assegnato
il
contingente di personale determinato, per livelli e figure
professionali, dalla allegata tabella, fermo
restando il limite dei contingenti numerici complessivi per
ciascun livello professionale stabilito dalla
tabella "C" della L.R. 6 giugno 1980, n. 50 e successive
modificazioni (2).
(2) Vedi quanto disposto dall'art. 31, L.R. 26 aprile 1990,
n. 30.
Art. 2
(3).
(3) Sostituisce i commi primo, secondo e terzo dell'art.
4, L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 come modificati
dalla L.R. 22 maggio 1975, n. 44.
Art. 3
(4).
(4) Si omette il testo la cui efficacia è cessata.
TITOLO II
Funzioni
Art. 4
Per l'espletamento di attività tecnico scientifiche
previste dalla L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, il centro
regionale per i beni culturali si articola in tre uffici:
a) ufficio biblioteche e archivi;
b) ufficio musei, pinacoteche, gallerie, beni architettonici
e beni d'arte contemporanea;
c) ufficio beni cine-audiovisivi, documentazione, mostre
e convegni.
Art. 5
Compete all'ufficio archivi e biblioteche l'espletamento
delle attività tecnico-scientifiche previste in
materia dalla L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 (5).
In particolare l'ufficio:
a) svolge attività di ricerca e promuove il censimento
in materia di biblioteche, archivi storici e beni
librari;
b) predispone e aggiorna l'inventariazione e la catalogazione
del patrimonio bibliografico, assicura
consulenza e coordinamento bibliografico e catalografico
metodologicamente omologato, in collegamento
con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche
italiane e in collaborazione con le
amministrazioni locali;
c) promuove in collaborazione con gli enti locali la costituzione
dei sistemi bibliotecari territoriali e
urbani e ne coordina il funzionamento;
d) attua interventi di tutela, salvaguardia, conservazione
e valorizzazione del patrimonio librario e
manoscritto, esercita un'azione di controllo e di vigilanza
sul mercato antiquario e coordina le procedure
di restauro del materiale raro e di pregio;
e) promuove e coordina la formazione, la qualificazione e
l'aggiornamento del personale tecnico-
scientifico per le biblioteche e gli archivi storici in collaborazione
con il servizio di formazione
professionale, problemi del lavoro e industria.
(5) Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, L.R. 10 dicembre
1987, n. 39.
Art. 6
Compete all'ufficio musei, pinacoteche, gallerie, beni architettonici
e beni d'arte contemporanea
l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche
previste in materia dalla L.R. 30 dicembre 1974, n. 53.
In particolare l'ufficio:
a) collabora ad attività di ricerca, censimento e
inventariazione dei beni di interesse archeologico,
storico-artistico demoantropologico, ambientale e naturalistico
in collegamento con i competenti organi
dello stato e con gli altri enti operanti in materia;
b) concorre negli interventi di tutela, salvaguardia, conservazione
e valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale anche mediante la diffusione dei dati
e informazioni in materia;
c) svolge attività di individuazione e segnalazione
di interventi restaurativi in collaborazione con i
competenti organi dello Stato;
d) collabora al censimento e all'inventariazione dei centri
storici, degli insediamenti sparsi, delle unità e
dei complessi edilizi di emergente valore storico e culturale
e alla consulenza in ordine di restauro e agli
interventi di risanamento conservativo nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali previo
accordo con i competenti organi periferici dell'amministrazione
regionale;
e) promuove e coordina corsi di qualificazione professionale
e di aggiornamento del personale addetto
alla conservazione, valorizzazione e restauro dei beni culturali
in collaborazione con il servizio formazione
professionale, problemi del lavoro e industria;
f) offre consulenza negli interventi di organizzazione museografica
e coordina le iniziative di didattica
museale.
Art. 7
L'ufficio beni cine-audiovisivi, documentazione, mostre e
convegni cura la ricerca e la raccolta dei beni
cine-audiovisivi con particolare riguardo a quelli di argomento
regionale, coordinando iniziative e
programmi di diffusione degli stessi diretti alla fruizione
dei beni cine-audiovisivi da parte della comunità
marchigiana.
Cura inoltre i rapporti a fini sia di informazione e documentazione,
sia di organizzazione di mostre e
convegni, con gli enti locali, istituzioni, associazioni
culturali e organi periferici dell'amministrazione
statale.
In particolare l'ufficio:
a) raccoglie e ordina il materiale documentario quale fotografie,
schede e rilevazioni cartografiche,
inventari e ogni altro bene cine-audiovisivo di importante
interesse artistico o storico, coordinando
iniziative e programmi per la diffusione di tali beni sul
territorio al fine di una adeguata e organica
fruizione da parte della comunità regionale;
b) cura la pubblicazione di un organo di diffusione periodica
che si configuri come strumento
interattivo tra le attività, le metodologie, i programmi
e le finalità del centro e le iniziative espresse da
altre istituzioni del territorio regionale, anche per realizzare
un momento di confronto con le attività delle
altre regioni e le parallele iniziative nell'ambito della
gestione dei beni culturali;
c) classifica e organizza per modelli tematici le informazioni
raccolte con i programmi di ricerca, con
particolare riguardo a esigenze di automazione dell'attività
del centro;
d) promuove l'organizzazione di mostre conseguenti ai risultati
delle ricerche attuate dagli altri uffici
del centro o comunque attinenti ai beni culturali di interesse
locale e regionale e cura la stampa e la
pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte dal centro
o da altri enti, istituti, associazioni o privati;
e) promuove convegni, seminari, tavole rotonde su argomenti
e problemi di politica culturale per la
valorizzazione dei beni culturali.
TITOLO III
Disposizioni transitorie e finanziamento
Art. 8
Fino all'attuazione delle norme di cui agli articoli 11,
12 e 13 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 e
comunque fino al 31 dicembre 1983 i contributi previsti dagli
articoli di cui alla citata L.R. 30 dicembre
1974, n. 53, sono concessi sulla base di un piano di riparto
approvato dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta regionale, sentita la consulta per i beni e
le attività culturali.
Art. 9
L'onere per l'attuazione della presente legge, grava sul
capitolo 1210101 già istituito nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno
1982 e sui corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
Tabella (6)
N.LivelloFigure Professionali 3VIII8.1 - 8.5 - 8.6;2VII7.4;9VI6.2
- n. 8; 6.4 - n. 1;2IV4.1;1II2.117Totale del contingente del
personale del centro regionale per i
beni culturali.
(6) La presente legge è modificata nelle seguenti
parti: Le parole «livelli regionali» sono sostituite
dalle
parole «qualifiche funzionali», secondo il seguente
schema:
1° livello = 1ª qualifica funzionale
2° livello = 2ª qualifica funzionale
3° livello = 3ª qualifica funzionale
4° livello = 4ª qualifica funzionale
5° livello = 6ª qualifica funzionale
6° livello = 7ª qualifica funzionale
7° livello = 8ª qualifica funzionale
8° livello = 1ª qualifica funzionale dirigenziale.
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