L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 (1).

Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni culturali.

(1) Pubblicata nel B.U. 26 gennaio 1983, n. 9.

TITOLO I

Art. 1

In attuazione dell'art. 4 ultimo comma della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, per l'adempimento dei compiti

relativi alle attività scientifiche e amministrative, al centro regionale per i beni culturali è assegnato il

contingente di personale determinato, per livelli e figure professionali, dalla allegata tabella, fermo

restando il limite dei contingenti numerici complessivi per ciascun livello professionale stabilito dalla

tabella "C" della L.R. 6 giugno 1980, n. 50 e successive modificazioni (2).

(2) Vedi quanto disposto dall'art. 31, L.R. 26 aprile 1990, n. 30.

Art. 2

(3).

(3) Sostituisce i commi primo, secondo e terzo dell'art. 4, L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 come modificati

dalla L.R. 22 maggio 1975, n. 44.

Art. 3

(4).

(4) Si omette il testo la cui efficacia è cessata.

TITOLO II

Funzioni

Art. 4

Per l'espletamento di attività tecnico scientifiche previste dalla L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, il centro

regionale per i beni culturali si articola in tre uffici:

a) ufficio biblioteche e archivi;

b) ufficio musei, pinacoteche, gallerie, beni architettonici e beni d'arte contemporanea;

c) ufficio beni cine-audiovisivi, documentazione, mostre e convegni.

Art. 5

Compete all'ufficio archivi e biblioteche l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche previste in

materia dalla L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 (5).

In particolare l'ufficio:

a) svolge attività di ricerca e promuove il censimento in materia di biblioteche, archivi storici e beni

librari;

b) predispone e aggiorna l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico, assicura

consulenza e coordinamento bibliografico e catalografico metodologicamente omologato, in collegamento

con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e in collaborazione con le

amministrazioni locali;

c) promuove in collaborazione con gli enti locali la costituzione dei sistemi bibliotecari territoriali e

urbani e ne coordina il funzionamento;

d) attua interventi di tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e

manoscritto, esercita un'azione di controllo e di vigilanza sul mercato antiquario e coordina le procedure

di restauro del materiale raro e di pregio;

e) promuove e coordina la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale tecnico-

scientifico per le biblioteche e gli archivi storici in collaborazione con il servizio di formazione

professionale, problemi del lavoro e industria.

(5) Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, L.R. 10 dicembre 1987, n. 39.

Art. 6

Compete all'ufficio musei, pinacoteche, gallerie, beni architettonici e beni d'arte contemporanea

l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche previste in materia dalla L.R. 30 dicembre 1974, n. 53.

In particolare l'ufficio:

a) collabora ad attività di ricerca, censimento e inventariazione dei beni di interesse archeologico,

storico-artistico demoantropologico, ambientale e naturalistico in collegamento con i competenti organi

dello stato e con gli altri enti operanti in materia;

b) concorre negli interventi di tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio

artistico e culturale anche mediante la diffusione dei dati e informazioni in materia;

c) svolge attività di individuazione e segnalazione di interventi restaurativi in collaborazione con i

competenti organi dello Stato;

d) collabora al censimento e all'inventariazione dei centri storici, degli insediamenti sparsi, delle unità e

dei complessi edilizi di emergente valore storico e culturale e alla consulenza in ordine di restauro e agli

interventi di risanamento conservativo nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali previo

accordo con i competenti organi periferici dell'amministrazione regionale;

e) promuove e coordina corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento del personale addetto

alla conservazione, valorizzazione e restauro dei beni culturali in collaborazione con il servizio formazione

professionale, problemi del lavoro e industria;

f) offre consulenza negli interventi di organizzazione museografica e coordina le iniziative di didattica

museale.

Art. 7

L'ufficio beni cine-audiovisivi, documentazione, mostre e convegni cura la ricerca e la raccolta dei beni

cine-audiovisivi con particolare riguardo a quelli di argomento regionale, coordinando iniziative e

programmi di diffusione degli stessi diretti alla fruizione dei beni cine-audiovisivi da parte della comunità

marchigiana.

Cura inoltre i rapporti a fini sia di informazione e documentazione, sia di organizzazione di mostre e

convegni, con gli enti locali, istituzioni, associazioni culturali e organi periferici dell'amministrazione

statale.

In particolare l'ufficio:

a) raccoglie e ordina il materiale documentario quale fotografie, schede e rilevazioni cartografiche,

inventari e ogni altro bene cine-audiovisivo di importante interesse artistico o storico, coordinando

iniziative e programmi per la diffusione di tali beni sul territorio al fine di una adeguata e organica

fruizione da parte della comunità regionale;

b) cura la pubblicazione di un organo di diffusione periodica che si configuri come strumento

interattivo tra le attività, le metodologie, i programmi e le finalità del centro e le iniziative espresse da

altre istituzioni del territorio regionale, anche per realizzare un momento di confronto con le attività delle

altre regioni e le parallele iniziative nell'ambito della gestione dei beni culturali;

c) classifica e organizza per modelli tematici le informazioni raccolte con i programmi di ricerca, con

particolare riguardo a esigenze di automazione dell'attività del centro;

d) promuove l'organizzazione di mostre conseguenti ai risultati delle ricerche attuate dagli altri uffici

del centro o comunque attinenti ai beni culturali di interesse locale e regionale e cura la stampa e la

pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte dal centro o da altri enti, istituti, associazioni o privati;

e) promuove convegni, seminari, tavole rotonde su argomenti e problemi di politica culturale per la

valorizzazione dei beni culturali.

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finanziamento

Art. 8

Fino all'attuazione delle norme di cui agli articoli 11, 12 e 13 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 e

comunque fino al 31 dicembre 1983 i contributi previsti dagli articoli di cui alla citata L.R. 30 dicembre

1974, n. 53, sono concessi sulla base di un piano di riparto approvato dal Consiglio regionale su proposta

della Giunta regionale, sentita la consulta per i beni e le attività culturali.

Art. 9

L'onere per l'attuazione della presente legge, grava sul capitolo 1210101 già istituito nello stato di

previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli anni

successivi.

Tabella (6)

N.LivelloFigure Professionali 3VIII8.1 - 8.5 - 8.6;2VII7.4;9VI6.2 - n. 8; 6.4 - n. 1;2IV4.1;1II2.117Totale del contingente del personale del centro regionale per i

beni culturali.

(6) La presente legge è modificata nelle seguenti parti: Le parole «livelli regionali» sono sostituite dalle

parole «qualifiche funzionali», secondo il seguente schema:

1° livello = 1ª qualifica funzionale

2° livello = 2ª qualifica funzionale

3° livello = 3ª qualifica funzionale

4° livello = 4ª qualifica funzionale

5° livello = 6ª qualifica funzionale

6° livello = 7ª qualifica funzionale

7° livello = 8ª qualifica funzionale

8° livello = 1ª qualifica funzionale dirigenziale.


Tutti i diritti riservati. Copyright 2001 Regione Marche  
   
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