L.R. 14 dicembre 1998, n. 43 (1).
Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione
Iniziativa III millennio.
(1) Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1998, n. 105.
Art. 1
Finalità.
1. La Regione, con la presente legge, promuove un programma
straordinario per interventi di restauro e
risanamento conservativo e manutenzione straordinaria del
patrimonio immobiliare architettonico, storico
e artistico, nonché la realizzazione di programmi
di recupero urbano per gli immobili situati nei centri
storici.
2. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano:
a) i teatri storici;
b) i mulini storici ad acqua;
c) le case coloniche storiche in terra cruda;
d) le chiese di interesse storico;
e) i musei;
f) i castelli, le mura e le fortificazioni di interesse storico;
g) altri beni immobili tutelati ai sensi della legge l°
giugno 1939, n. 1089;
h) i programmi di recupero urbano nei centri storici.
3. Negli interventi di cui alle lettere a), d), e), f), g)
del comma 2, devono essere compresi gli eventuali
beni culturali connessi agli immobili.
4. Agli effetti della presente legge sono considerati centri
storici le aree edificate definite zone A ai sensi
del D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, o che
possiedono comunque i requisiti delle suddette zone A.
5. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo
e manutenzione straordinaria sono definiti dal
regolamento edilizio tipo della Regione. I programmi di recupero
urbano sono definiti ai sensi dell'articolo
11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 e di quanto indicato
nell'articolo 2 della presente legge.
Art. 2
Programmi di recupero urbano.
1. Nei centri storici, individuati ai sensi dell'articolo
1, al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio
e ambientale, nonché per conseguire le finalità
di cui all'articolo 11 della legge n. 493 del 1993, i Comuni
promuovono la formazione di programmi di recupero urbano.
2. I programmi di recupero urbano possono essere approvati
anche mediante gli accordi di programma
di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142
e debbono sempre indicare i soggetti responsabili
dell'attuazione dei programmi stessi individuandoli nell'ambito
delle categorie di cui all'articolo 3.
3. La realizzazione dei programmi di recupero non è
subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali
di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio
1977, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Gli immobili recuperati con gli interventi di cui al presente
articolo sono destinati prioritariamente alla
residenza o alle attività artigianali, artistiche
e tradizionali delle persone, ad attività turistiche,
a sedi di
lavoro o di attività istituzionali di enti pubblici
o privati, di attività culturali e ricreative svolte
da forme
associative di giovani o da organizzazioni di volontariato.
Art. 3
Soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di recupero.
1. Possono essere soggetti responsabili dell'attuazione dei
programmi di recupero urbano:
a) i proprietari singoli o riuniti in consorzio, le cooperative
edilizie di cui i suddetti siano soci, le società,
le imprese di costruzione o le cooperative edilizie cui i
proprietari abbiano conferito il mandato
all'esecuzione delle opere, i condomini o loro consorzi,
gli I.A.C.P. o loro consorzi, le imprese di
costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi, le
cooperative o loro consorzi;
b) i Comuni, anche mediante apposite convenzioni con i soggetti
di cui alla lettera a), nei seguenti casi:
1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente;
2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni.
2. Il Comune può delegare in tutto o in parte, con
apposita convenzione, l'esercizio delle sue competenze
all'I.A.C.P. territorialmente competente o al relativo consorzio
regionale o a società miste alle quali
partecipi il Comune stesso.
Art. 4
Modalità di finanziamento degli interventi.
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi
previsti dalla presente legge mediante contributi
in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della
spesa ritenuta ammissibile. Per i Comuni
con meno di 5.000 abitanti, la misura massima del contributo
è elevata al 50 per cento. Il finanziamento
da destinare ai programmi di recupero urbano, di cui all'articolo
1, comma 2, lettera h), per ciascuna
Provincia non può superare il 30 per cento della quota
assegnata ai sensi del successivo comma 2. La
misura massima del contributo per ciascuno di questi interventi
è del 30 per cento.
2. Gli interventi sono finanziati mediante trasferimenti
di somme dal bilancio regionale alle
Amministrazioni provinciali con i seguenti criteri:
a) 30 per cento in base al territorio;
b) 30 per cento in base alla popolazione;
c) 40 per cento in base al numero dei Comuni di ciascuna
Provincia.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale approva lo schema di
scheda-progetto per la presentazione e la valutazione delle
richieste di finanziamento.
4. Le richieste di finanziamento sono presentate alle Province
entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della scheda-progetto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Le medesime devono prevedere la totale
copertura finanziaria dell'intervento comprensivo del contributo
regionale nella misura massima prevista.
Qualora il contributo regionale sia inferiore, gli enti locali
interessati dovranno garantire l'integrazione del
finanziamento previsto.
5. Entro i successivi novanta giorni, le Amministrazioni
provinciali, previo parere delle Conferenze
provinciali delle autonomie, approvano un programma d'interventi
riferito al proprio territorio; nel
programma le Province individuano gli obiettivi da conseguire
prioritariamente sulla base di quanto
stabilito dell'articolo 6, gli interventi ammessi a finanziamento,
il costo degli interventi e la quota a carico
della Regione, i soggetti beneficiari ed i termini, a pena
di decadenza, per l'inizio ed il completamento
delle opere. In caso di mancato adempimento da parte dei
soggetti beneficiari, la Provincia propone alla
Giunta regionale la decadenza del contributo. I fondi che
si rendono disponibili vengono utilizzati nella
stessa Provincia per le finalità di cui alla presente
legge. Il programma è articolato finanziariamente in
tre anni.
6. I programmi provinciali sono trasmessi alla Giunta regionale
per la verifica di compatibilità ai sensi
dell'articolo 15 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46.
Art. 5
Soggetti beneficiari dei finanziamenti.
1. Per l'attuazione delle finalità della presente
legge, i contributi sono concessi a:
a) Comuni, Comunità montane e Province per la manutenzione,
il risanamento e il restauro degli edifici
di rispettiva proprietà o utilizzati dai suddetti
Enti in virtù di un diritto reale o di obbligazione
o in base a
concessione;
b) Enti pubblici o altri soggetti proprietari dei beni di
cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2
dell'articolo 1;
c) soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di
recupero urbano.
Art. 6
Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti.
1. Per la determinazione dei programmi per la concessione
dei contributi relativi agli interventi su teatri
storici, mulini storici ad acqua, case coloniche storiche
in terra cruda, chiese di interesse storico, musei,
castelli, mura e fortificazioni di interesse storico, altri
beni immobili tutelati ai sensi della legge n. 1089 del
1939, le Province, per la concessione dei contributi, tengono
prioritariamente conto dei seguenti elementi:
a) valore architettonico, artistico e storico degli immobili
oggetto di intervento;
b) proprietà pubblica o ecclesiastica dei beni oggetto
di intervento;
c) fruibilità pubblica del bene oggetto di intervento;
d) immediato utilizzo del bene a seguito degli interventi
da finanziare;
e) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative
pubbliche e private.
2. Per la determinazione delle priorità per la concessione
dei contributi relativi ai programmi di recupero
urbano, le Province tengono conto dei seguenti elementi:
a) presenza di programmi che riguardino il recupero di interi
centri storici o di consistente parte degli
stessi e che prevedano al proprio interno uno o più
interventi di salvaguardia e valorizzazione dei beni di
cui al comma 2 dell'articolo 1;
b) esemplarità dell'intervento come fattore di riqualificazione
del centro storico ed integrazione
tipologica degli interventi;
c) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative
pubbliche e private;
d) qualità tecnologica, contenimento dei costi, risparmio
energetico;
e) utilizzazione delle nuove tecnologie della comunicazione.
3. Le Province stabiliscono l'ordine di importanza degli
elementi indicati nei commi precedenti.
Art. 7
Vigilanza.
1. Le Province nel cui territorio si svolgono gli interventi
provvedono all'azione di verifica sulle
realizzazioni da parte dei soggetti che usufruiscono dei
benefici della presente legge. Per gli interventi
realizzati direttamente dalle Province, le suddette funzioni
sono svolte dalla Giunta regionale.
Art. 8
Disposizioni finanziarie.
1. Per le finalità previste dalla presente legge ed
ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della L.R. 30
aprile 1980, n. 25 è autorizzata la spesa massima
di lire 100.000 milioni nel periodo 1998/2000.
2. Gli interventi sono finanziati mediante Buoni ordinari
regionali (B.O.R.) con emissione anche
frazionata per importi non inferiori a lire 30.000 milioni
negli anni dal 1998 al 2000.
3. La Giunta regionale provvederà per gli adempimenti
di provvista con le modalità di cui all'articolo 26
della L.R. 5 maggio 1997, n. 29.
4. La Giunta regionale, con provvedimento da trasmettere
al Consiglio regionale entro quindici giorni e
da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro
gli stessi termini, è autorizzata ad iscrivere,
negli stati di previsione del bilancio, i capitoli preordinati
all'acquisizione della provvista, alle spese di
emissione, di impiego e di rimborso dei B.O.R.
5. I capitoli istituiti per le spese di emissione e per il
rimborso dei titoli emessi sono dichiarate spese
obbligatorie.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'emissione e
dal rimborso dei titoli emessi si provvede mediante
impegno di quota parte dei tributi regionali.
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