L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 (1).
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio
1993, n. 7 concernente «Norme per il
riconoscimento e l'erogazione di contributi a Enti, istituti,
fondazioni e associazioni culturali di
rilevante interesse regionale».
(1) Pubblicata nel B.U. Marche 20 gennaio 2000, n. 6.
Art. 1
1. (2).
2. (3).
3. (4).
4. Il comma 6 dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo
4 della L.R. n. 7/1993 sono abrogati.
5. (5).
(2) Aggiunge la lettera a-bis) al comma 2 dell'art. 2, L.R.
27 gennaio 1993, n. 7.
(3) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 2, L.R.
27 gennaio 1993, n. 7.
(4) Sostituisce la lettera c) del comma 2 dell'art. 2, L.R.
27 gennaio 1993, n. 7.
(5) Aggiunge l'art. 5-bis alla L.R. 27 gennaio 1993, n. 7.
Art. 2
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, provvede alla cancellazione
dal registro di cui all'articolo 2
della L.R. n. 7/1993 dei soggetti che non possiedono i requisiti
previsti dallo stesso articolo, così
come modificato dalla presente legge.
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