L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 (1).

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7 concernente «Norme per il

riconoscimento e l'erogazione di contributi a Enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di

rilevante interesse regionale».

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 20 gennaio 2000, n. 6.

Art. 1

1. (2).

2. (3).

3. (4).

4. Il comma 6 dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 4 della L.R. n. 7/1993 sono abrogati.

5. (5).

(2) Aggiunge la lettera a-bis) al comma 2 dell'art. 2, L.R. 27 gennaio 1993, n. 7.

(3) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 2, L.R. 27 gennaio 1993, n. 7.

(4) Sostituisce la lettera c) del comma 2 dell'art. 2, L.R. 27 gennaio 1993, n. 7.

(5) Aggiunge l'art. 5-bis alla L.R. 27 gennaio 1993, n. 7.

Art. 2

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la

competente Commissione consiliare, provvede alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 2

della L.R. n. 7/1993 dei soggetti che non possiedono i requisiti previsti dallo stesso articolo, così

come modificato dalla presente legge.


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