Deliberazione amministrativa n. 272 dell'11 novembre 1999.
Piano regionale per i beni e le attività culturali - Legge regionale 29 Dicembre 1997, n. 75, articolo 2.

(Deliberazione non sottoposta all'esame della C.C.A.R.)

IL CONSIGLIO REGIONALE


Visto l'articolo 2 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 75 che prevede l'elaborazione di un piano regionale per i beni e le attività culturali;
Vista la proposta della Giunta regionale concernente il piano triennale per il settore cultura che si pone come strumento di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi contenuti nella mozione programmatica e nel documento sugli indirizzi per il programma regionale di sviluppo;
Tenuto conto che il piano indica tra l'altro le risorse finanziarie assegnate alle singole Province per la loro programmazione territoriale e le risorse che la Regione riserva a se stessa per la gestione dei progetti considerati di interesse regionale;
Tenuto conto altresì che la struttura adottata è sostanzialmente analoga a quella in uso presso l'Unione Europea per la programmazione dei propri strumenti di intervento anche in considerazione che i progetti regionali e locali potranno in tal modo più agevolmente porsi in corrispondenza con analoghe iniziative di livello europeo;
Considerato che il piano proposto è commisurato alle risorse finanziarie indicate nel bilancio regionale approvato con l.r. 12 maggio 1999, n. 9;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della l.r. 17 gennaio 1992, n. 6 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio beni e attività culturali, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;
Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;
Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del quarto comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare competente in materia finanziaria;
Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;


DELIBERA


di approvare il piano regionale triennale per i beni e le attività culturali, l.r. 75/1997, di cui agli allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.


Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"


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