Deliberazione amministrativa n. 272 dell'11 novembre 1999.
Piano regionale per i beni e le attività culturali -
Legge regionale 29 Dicembre 1997, n. 75, articolo 2.
(Deliberazione non sottoposta all'esame della C.C.A.R.)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l'articolo 2 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 75 che
prevede l'elaborazione di un piano regionale per i beni e
le attività culturali;
Vista la proposta della Giunta regionale concernente il piano
triennale per il settore cultura che si pone come strumento
di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi contenuti
nella mozione programmatica e nel documento sugli indirizzi
per il programma regionale di sviluppo;
Tenuto conto che il piano indica tra l'altro le risorse finanziarie
assegnate alle singole Province per la loro programmazione
territoriale e le risorse che la Regione riserva a se stessa
per la gestione dei progetti considerati di interesse regionale;
Tenuto conto altresì che la struttura adottata è
sostanzialmente analoga a quella in uso presso l'Unione Europea
per la programmazione dei propri strumenti di intervento anche
in considerazione che i progetti regionali e locali potranno
in tal modo più agevolmente porsi in corrispondenza
con analoghe iniziative di livello europeo;
Considerato che il piano proposto è commisurato alle
risorse finanziarie indicate nel bilancio regionale approvato
con l.r. 12 maggio 1999, n. 9;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4,
della l.r. 17 gennaio 1992, n. 6 in ordine alla regolarità
tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente
del servizio beni e attività culturali, nonché
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva
né può comunque derivare un impegno di spesa
a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;
Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente
esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello
Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente
competente in materia;
Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del quarto comma
dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione
consiliare competente in materia finanziaria;
Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;
DELIBERA
di approvare il piano regionale triennale per i beni e le
attività culturali, l.r. 75/1997, di cui agli allegati
A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito:
"Il Consiglio approva"
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