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Enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali finanziati con la Legge 7/93
La Regione Marche con la Legge 7/93 promuove, sostiene e valorizza l'attività di ricerca, documentazione e informazione, il patrimonio culturale e le strutture operative degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche di interesse regionale


CRITERI  APPLICATIVI LR 7/93


Con d.g.r. n.1517 del 04/11/2003, la giunta regionale ha approvato i criteri  e le modalità per la concessione di contributi ad enti, Istituti, fondazioni e Associazioni culturali di rilevante interesse regionale, di seguito riportati:


PRESENTAZIONE DOMANDE AMMISSIONE CONTRIBUTO


Le domande di contributo per gli iscritti al Registro regionale vanno presentate al Servizio Cultura, Turismo e Commercio entro il 30 dicembre di ogni anno.

Esse debbono essere corredate dalla seguente documentazione

 

Prospetto dettagliato dell’attività programmate, con la distinzione dei costi per le spese di gestione e per le iniziative culturali.

 

Elenco dei contributi pubblici o privati che concorrono alla determinazione del preventivo presentato che non deve risultare inferiore a € 25.000.00

 

Relazione sull’attività svolta nell’anno precedente

 

 

STANZIAMENTO:

Lo stanziamento previsto viene suddiviso in due parti:

a)      30% limite massimo per le spese di gestione

b)      70% limite massimo per le spese per iniziative e progetti.

Per la determinazione dell’importo complessivo viene considerato quanto dichiarato nel bilancio preventivo presentato dai singoli soggetti, comparato con il consuntivo  e si  procede ad una assegnazione in modo direttamente proporzionale.

 

Nella differenza tra bilancio preventivo totale e bilancio consuntivo dell’anno precedente, il bilancio preventivo ammesso non può superate il 20% del consuntivo relativo all’anno precedente salvo nel caso che siano programmati eventi speciali da motivare dettagliatamente.

 

 

3. EROGAZIONE:

Viene erogata  un’anticipazione parai al 70%  del totale a tutti i soggetti a seguito dell’avvenuta assegnazione del contributo.

La restante parte pari al 30% del contributo:

 

Viene liquidata ai soggetti che presentino entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, la documentazione sotto indicata al punto 4

 

Il contributo decade e viene considerata economia di spesa qualora la medesima documentazione non pervenga entro la data  sopra citata; si può richiedere la restituzione parziale o totale dell’importo anticipato, ove si verificasse la non realizzazione di quanto programmato

 

4.   MODALITA’ DI EROGAZIONE


Ai fini della erogazione del saldo del contributo pari al 30%, i soggetti devono presentare, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, la seguente documentazione:

 

Bilancio consuntivo, approvato e sottoscritto da un organismo collegiale (assemblea dei soci, revisori dei conti, consiglio di amministrazione ecc.) con indicazione delle entrate e delle uscite con allegata elencazione puntuale delle fatture e delle voci di spesa, con eventuale autocerficazione fino al 10% del totale da rendicontare;

 

Dichiarazione che la documentazione contabile non trasmessa a è gusta, regolare e conservata agli atti presso la sede dell’Ente.

 

5. CONTROLLI

La Regione effettua verifiche  a campione sui soggetti destinatari dei contributi.

 

Per consultare la Legge 7/93 del 27 gennaio 1993 clicca qui

 

Per visualizzare le Istituzioni e Associazioni Culturali riconosciute dalla Regione Marche clicca qui

 

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